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Nessun permesso di costruire per pergolati e coperture amovibili

    Nessun permesso di costruire per pergolati e coperture amovibili

    È quanto stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1777/2014 della Sezione Sesta: niente permesso per costruire se si vogliono realizzare pergolati e coperture amovibili.

    Non è necessario effettuare la richiesta di permesso al comune di riferimento se si vuole realizzare, scrivono i giudici

    «struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione».

    Questo perché, come sottolinea il Consiglio di Stato, la tenda o il pergolato

    «non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)».

    Pertanto, fanno sapere i giudici, strutture di questo tipo sono qualificate

    «alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo».